Come ogni studente del primo anno di Giurisprudenza ben sa (se, già da prima, da studente di ragioneria o, banalmente, da lettore anche occasionale di quotidiani, non sapeva), l’articolo 77 della Costituzione prevede che, “in casi straordinari di necessità ed urgenza” (o così dovrebbe essere…), il Governo può adottare dei Decreti Legge: cioè dei “provvedimenti provvisori con forza di legge” che “perdono efficacia” sin dall’inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
L’efficacia dei Decreti Legge –è questo il loro scopo-, dunque, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è immediata.
Non può non destare, allora –ed è un eufemismo-, quantomeno stupore quanto si legge nell’art. 39 (“Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti”) del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 (c.d. “Decreto fiscale 2020”).
Lo stesso, infatti, dopo aver apportato, nei primi due commi, svariate modificazioni al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, al terzo ed ultimo comma dispone che “le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto”.
Ogni commento è superfluo.
Non resta che pensare a quel che scriveva Orazio in una sua Satira (e mai nomen si appalesa più adatto): “Sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum”!
Marino Breganze de Capnist