L’articolo del Presidente Bigolaro sulla nomina del Presidente del Consiglio di Stato a commento e seguito d’un articolo di protesta del Dott. Baccarini, non certo dimenticato presidente del nostro TAR, ha suggerito qualche considerazione ”di sistema”.
Quell’articolo parte da una premessa veramente portante: che il “giudice amministrativo” sia davvero un giudice della Repubblica Italiana. Il punto merita una breve precisazione.
Par ovvio che l’opinione dell’Avvocato deve fondarsi su un testo normativo, detto la “legge di materia”, che, nella materia della giurisdizione non può che essere la Costituzione. In Costituzione la materia è regolata dagli articoli 104 e 105: “la Magistratura costituisce un ordine autonomo” (art. 104); un ordine; un solo ordine; l’art. 105 dispone che “spettano al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le sanzioni disciplinare nei riguardi dei magistrati”. Le disposizioni costituzionali si riferiscono alla Magistratura in genere; a tutti gli organi che sotto qualsivoglia denominazione esercitano una funzione oggettivamente giurisdizionale. S’assiste invece ad una vera lottizzazione dell’organizzazione della Magistratura, suddivisa per comparti funzionali: accanto all’AGO, giudice dei diritti e dei delitti retta dal CSM previsto dalla Costituzione, operano altri tre organi che amministrano del tutto autonomamente altrettanti settori: la Magistratura amministrativa, erariale e tributaria; rette da tre mini-CSM, governati da Consigli di Presidenza, non solo privi di ogni copertura costituzionale, ma in palese contrasto con la Costituzione, che prevede un solo CSM che amministra un solo ordine comprendente tutti i Giudici della Repubblica.
Un ordine! La regola prima d’un ordine è di essere “ordinato” al suo interno, al servizio della funzione attribuitagli dalla Costituzione.
Alla luce di tali -pur sommari- rilievi appare ben chiara la situazione di profonda crisi della funzione-giustizia, ingabbiata in un sistema processuale del tutto “fuori Costituzione”. Un comportamento di questa sventurata Repubblica consolidato ma decisamente contra legem. Il che espone l’intera Giustizia italiana non-AGO al pericolo della ghigliottina europea, volta che l’art. 6 della CEDU dà al cittadino europeo il diritto d’essere giudicato da un Giudice costituito secondo l’ordinamento dello Stato membro, ch’è prima di tutto la Costituzione.
Sarà forse mania senile o costumanza di Avvocato Veneto, ma un lustro fa mi colse lo sfizio di far presente tutto ciò “a lor Signori”: Guardasigilli, Presidente e Procuratore generale della Corte di Cassazione, suggerendo anche un rimedio semplice semplice: prevedere con una leggina che le decisioni dei tre Mini-CSM (amministrativo, erariale e tributario) siano inviate al CSM vero, che ha trenta giorni per eventualmente interloquirle, con formazione in difetto del silenzio-assenso. Così l’atto finale sarebbe de jure del CSM vero. Ovviamente nessun seguito, trattandosi della farneticazione d’un villico, che osa disturbare il manovratore. C’è solo da sperare che qualche Collega pugnace non porti la questione alla Corte di Strasburgo.
Ivone Cacciavillani